Lo hanno spiegato bene i consulenti di informatica forense intervenuti in audizione: se il software è in grado di acquisire i privilegi dell’amministratore di sistema, potrebbe modificare in modalità ghost, i contenuti del device. Potrebbe addirittura mandare sms (a insaputa del proprietario), modificare la geolocalizzazione, alterare i contenuti. Senza lasciare alcuna traccia.
Riteniamo che sia essenziale trovare un equilibrio tra la necessità delle autorità di garantire la sicurezza pubblica e il dovere di rispettare i diritti costituzionali e la privacy.
Non possiamo consentire all’ennesimo ribaltamento della presunzione di non colpevolezza e considerare ogni cittadino come potenziale criminale.
Giusto estendere l’ambito di applicazione a reati gravi connessi alla criminalità organizzata, ma dall’altra parte si avverte l’obbligo di intensificare le cautele nella tutela dei diritti dei cittadini indagati e intercettati. L’utilizzo dei moderni metodi di intrusione da remoto deve essere consentito solo in casi eccezionali, previa autorizzazione e sotto lo stretto controllo del magistrato inquirente e del Giudice per le indagini preliminari.
Inoltre è essenziale adottare quanto necessario per evitare la diffusione inappropriata di informazioni non pertinenti alle indagini e la spettacolarizzazione mediatica che può portare alla stigmatizzazione pubblica.
Troppi individui, travolti dalla pubblicità negativa, si sono rivelati estranei alle accuse solo a posteriori, quando il danno era stato già inflitto in modo irreparabile.
Avvocato Eros Baldini Responsabile per la Giustizia per la Toscana di Forza Italia
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